Organi collegiali

In questa pagina elenchiamo in termini generali gli organi collegiali della scuola e ne descriviamo composizione e funzioni. Dal menu contestuale sulla destra della pagina potete accedere alle informazioni specifiche sugli organi del nostro istituto.

Il Consiglio di Istituto

È composto da 19 persone:

  • il dirigente scolastico;
  • 8 rappresentanti del personale docente,
  • 2 del personale amministrativo, tecnico e ausiliario,
  • 4 dei genitori degli alunni,
  • 4 alunni,

Il consiglio di istituto definisce e adotta gli indirizzi generali; determina le forme di autofinanziamento della scuola; delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico.

Spetta al consiglio l’adozione del regolamento interno del circolo o dell’istituto, l’acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola, la decisione in merito alla partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative; delibera eventuali iniziative assistenziali.

Nel rispetto delle competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere di deliberare sull’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l’autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole. In particolare adotta il Piano dell’offerta formativa elaborato dal collegio dei docenti.

Inoltre il consiglio di circolo o di istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione dei singoli docenti, e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell’istituto, stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi ed esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici.

La Giunta esecutiva

È composta da:

  • il dirigente scolastico, che la presiede,
  • il direttore dei servizi generali e amministrativi che ha anche funzioni di segretario della
  • un docente,
  • un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario,
  • un genitore,
  • un alunno.

La Giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio di istituto (questo non esclude il diritto di iniziativa del consiglio stesso) e cura l’esecuzione delle relative delibere.

Entro il 31 ottobre ha il compito di proporre al Consiglio di istituto il programma delle attività finanziarie della istituzione scolastica, accompagnato da un’apposita relazione e dal parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori.

Nella relazione, su cui il consiglio dovrà deliberare entro il 15 dicembre dell’anno precedente quello di riferimento, sono illustrati gli obiettivi da realizzare e l’utilizzo delle risorse in coerenza con le indicazioni e le previsioni del Piano dell’offerta formativa, nonché i risultati della gestione in corso e quelli del precedente esercizio finanziario.

Il Collegio dei Docenti

Il collegio dei docenti è composto da tutti gli insegnanti in servizio in un Istituto Scolastico ed è presieduto dal Dirigente scolastico. Quest’ultimo si incarica anche di dare esecuzione alle delibere del Collegio.

Si riunisce in orari non coincidenti con le lezioni, su convocazione del Dirigente scolastico o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ogni volta che vi siano decisioni importanti da prendere.

  • definisce annualmente la programmazione didattico-educativa, con particolare cura per le iniziative multi o interdisciplinari
  • formula proposte al Dirigente scolastico per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell’orario delle lezioni o per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto
  • delibera la suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri
  • valuta periodicamente l’efficacia complessiva dell’azione didattica in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati proponendo, ove necessario, opportune misure per il suo miglioramento
  • provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di interclasse e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di Istituto, alla scelta dei sussidi didattici;
  • adotta e promuove, nell’ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione
  • promuove iniziative di aggiornamento rivolte ai docenti dell’Istituto
  • elegge al proprio interno i docenti che fanno parte del Comitato per la valutazione del servizio del personale insegnante
  • programma e attua le iniziative per il sostegno agli alunni disabili
  • delibera, per la parte di propria competenza, i progetti e le attività paraextrascolastiche miranti all’ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto.

Consiglio di classe

Il Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente, membro del consiglio, suo delegato, è composto dai docenti di ogni singola classe. Fanno parte del consiglio di classe anche i docenti di sostegno che ai sensi dell’articolo 315, comma 5, sono contitolari delle classi interessate. Gli insegnanti tecnico pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe.

Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative alle materie il cui insegnamento è svolto in compresenza sono autonomamente formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza didattica, dal singolo
docente, sentito l’altro insegnante. Il voto unico viene assegnato dal Consiglio di classe sulla base delle proposte formulate, nonché degli elementi di giudizio forniti dai due docenti interessati.

Fanno parte, altresì, del consiglio di classe, due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe, nonché due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe.

Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal Dirigente Scolastico ad un docente membro del consiglio stesso. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari ed alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al Consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.

I Consigli di classe si riuniscono in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni, col compito di formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione valutazione e sperimentazione previste dagli articoli 126, 145, 167, 177 e 277 del TU. Si pronunciano, infine, su ogni altro argomento attribuito dalle leggi e dai regolamenti alla loro competenza.

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